Alessandro Berteotti

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mercoledì 22 luglio 2009

ECCO COSA REALMENTE DICE IL “ DDL SICUREZZA ” SUL “ PERMESSO di SOGGIORNO ” E SUE CONSEGUENZE

Abbiamo voluto sviscerare il senso e le parole esatte del decreto all’art.45, comma 1, lett. F !!!

Ecco il testo e le spiegazioni dell’ articolo della legge che parla del “permesso di soggiorno”:

1) L'art. 45, comma 1 lett. F del “pacchetto sicurezza”, ossia del Disegno di legge 733-B, approvato dal Senato, dice testualmente: “all’articolo 6, comma 2 (riferendosi all'art- 6 del D.Lgs 286/98, la legge Bossi-Fini, per intenderci), le parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «e per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35»”.

Ora, cosa diceva l'art. 6, comma 2 della Legge Bossi-Fini?
2.) Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

Ora, il nuovo testo dell'articolo suona così:
2.) Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
Cioè: si toglie di mezzo l'eccezione alla regola generale, (regola: obbligo di esibizione del permesso di soggiorno), eccezione che era stata fatta per le questioni riguardanti lo stato civile ed i pubblici servizi ove, se prima, per ovvie ragioni, non veniva chiesto il permesso di soggiorno, adesso lo è.
Solo un esperto in questa materia lo sa, così come solo un esperto può capire cosa si nasconde dietro queste parole apparentemente innocue. Ecco invece il vero significato:

3) “per compiere qualsiasi atto di stato civile, non solo per il matrimonio di un cittadino o cittadina straniera o tra cittadini stranieri, ma per ogni atto di stato civile, dovrebbe preventivamente essere esibito il titolo di soggiorno del richiedente. Diversamente non si potrebbe perfezionare l’atto di stato civile. Si tratta di atti che riguardano l’esercizio dei diritti fondamentali delle persone, in quanto esseri umani, indipendentemente dalla regolarità o meno del soggiorno.

Per esempio, questi atti riguardano la registrazione della nascita di un figlio, o la registrazione della morte, anche se ovvio, l’omissione di quest’ultima produrrebbe danni meno gravi (anche se potrebbe comportare problemi ai fini ereditari o pensionistici).
La registrazione della nascita, come pure il riconoscimento del figlio naturale da parte di uno o dell’altro o di entrambi i genitori, sarebbero impediti dalla mancata esibizione del permesso di soggiorno, condannando alla morte civile chi ha il “torto” di nascere da genitori privi del titolo di soggiorno. Oppure, nel caso di figlio nato da regolarmente soggiornante e da padre irregolare, con quest’ ultimo privato della possibilità di riconoscere la propria paternità.
Le conseguenze di questa preclusione sono ancora tutte da comprendere anche perchè bisognerebbe immaginare che se un bambino nasce da una coppia di cosiddetti “clandestini” su suolo italiano, non essendo riconoscibile da parte dei genitori, sarebbe figlio di nessuno ed in questo caso l’art. 1 della legge 91 del 92 in materia di cittadinanza prevede che ad egli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per nascita. Così come accadrebbe se la legge del paese d’origine dei genitori non prevedesse l’automatico acquisto della cittadinanza di quel paese nel caso di nascita all’estero. Che rapporto si verrebbe a creare tra due genitori naturali, effettivi, ed un figlio cittadino italiano fin dalla nascita?

Quello che risulta fin troppo evidente è la violazione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo che prevede espressamente l’obbligo di registrazione della nascita di un qualsiasi bambino nato in qualsiasi paese che abbia sottoscritto la Convenzione stessa, a prescindere dalla cittadinanza dei genitori e ovviamente dalla regolarità del loro soggiorno. Si tratta in buona sostanza di una disposizione aberrante che non produrrebbe nessuna utilità dal punto di vista della sicurezza e dell’ordine pubblico. Il figlio nato da una coppia di genitori che intendono riconoscerlo, ma non possono farlo, ancorché irregolari, non sarebbe a loro carico, ma diventerebbe figlio di nessuno e completamente a carico delle strutture pubbliche italiane. Semmai quindi, le conseguenze si tradurrebbero in aumenti di spesa pubblica, oltre che ovviamente in una violazione drammatica dei diritti del fanciullo.

Carissimi amici tutti, di fronte a questa legge, che viola i diritti dei bambini, come possiamo tacere? Vescovi, sacerdoti, suore, cristiani, possiamo continuare a tacere e non renderci conto di quanto succede nel nostro paese ? Con questo articolo della legge si è voluto solo castigare e punire degli innocenti. Si è voluto infierire sui diritti fondamentali dei bambini di tutto il mondo per fare paura agli stranieri e agli italiani. Per dire con chi si può avere un figlio e con chi no!! Varrebbe più un pezzo di carta che non l’amore di una famiglia ?

Cominciamo a chiamare le cose con il loro nome: questa azione lancia del fango sul nome dell’Italia e sulla nostra tanto vantata civiltà. I principi assoluti di difesa del bambino e del suo diritto ad avere un padre e una madre sono stati volutamente violati !
Ora succederà che mamme senza permesso di soggiorno, compiranno parti privati, con pericolo di morte per emorragia nei casi complicati, … sempre per paura di andare all’ospedale ed essere denunciati come clandestini o di perdere il proprio bambino nelle grinfie della burocrazia !!
Si possono avere divergenze di opinioni, ma ormai è messa in crisi la dignità stessa di tutti gli italiani. Con premesse di questo genere, tutto può succedere !
Purtroppo è già successo nella storia! I Faraoni insegnano! Come è possibile continuare a tacere?

Roma 20 luglio 2009 Presentato da: P. Claudio Crimi, cittadino italiano, sacerdote e Missionario Comboniano

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